Art. 2.

      1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'organico del personale della corte d'appel- lo di Caserta e della procura della Repubblica presso la corte d'appello di Caserta, avuto riguardo ai carichi di lavoro registrati nell'ultimo quinquennio con riferimento al territorio del relativo distretto, e ne fissa la data di inizio del funzionamento.
      2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.